In ogni Comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio
Provinciale, e' costituita, con decreto del Presidente della Corte di Appello, una
Commissione Elettorale Circondariale presieduta dal Prefetto o da un suo delegato e
composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti supplenti, di cui uno
effettivo ed uno supplente designati dal Prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati
dal Consiglio Provinciale. I componenti la cui designazione spetta al Consiglio Provinciale sono scelti fra gli elettori
dei Comuni del circondario.