L'art. 4-bis, comma 2, della L. 459/01, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, lett. a), della L. 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al Comune di iscrizione nelle liste elettorali, entro il 18 febbraio 2026.
Per esercitare l'opzione, occorre compilare il modulo allegato e farlo pervenire presso gli uffici comunali, per posta ordinaria o per posta elettronica anche non certificata, o recapitata a mano, anche da persona diversa dall'interessato.