STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER INCENDI BOSCHIVI

Dichiarazione stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte A PARTIRE DAL GIORNO 08 LUGLIO 2026 (Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 ).

Data:

06 luglio 2026

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Descrizione

Nei periodi di massima pericolosità sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni, durante il periodo di massima pericolosità incendi boschivi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale L. 353/2000.

Le segnalazioni

Tutti i cittadini possono difendere il territorio in caso di incendio segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo.

Fornendo informazioni il più possibile precise si contribuisce in modo determinante nel limitare i danni all’ambiente, consentendo a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva.

1. Le violazioni dei divieti di cui all’articolo 10, commi 2 e 3 e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, comma 5 comportano l’applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00. 2. Le violazioni di divieti e l’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 4 e 7, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 10 della l. 353/2000. 3. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

Allegati

A cura di

Sindaco

Piazza Regina Margherita, Mandello Vitta, Novara, Piemonte, Italia

Email: municipio@comune.mandellovitta.no.it
Sindaco

Luoghi

Il Comune di Mandello Vitta

Mandello Vitta, Novara, Piemonte, Italia

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Pagina aggiornata il 06/07/2026